Il seguente articolo è aggiornato all'anno 2023
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Leggo frequentemente di adozioni fatte frettolosamente e spesso consiglio, quasi sempre con scarsi risultati, di preferire un affidamento temporaneo. Ho sempre sperato che queste situazioni andassero via via diminuendo grazie all'informazione sulle leggi vigenti che si cercano di divulgare a volontari un pò troppo sbrigativi o a privati che trovano un cane... speranze vane. Non starò ad indicare di nuovo tutte le motivazioni per il bene del cane, sulla pochissima differenza che corre tra un affido temporaneo e un'adozione, questa volta vorrei semplicemente riportare le leggi (i paragrafi riguardanti l'argomento) così come sono state redatte in modo che non si possa dire "non è vero" o "non lo sapevo" o ancora "basta tenerli 10 giorni". Il fatto che alcuni comuni d'Italia facciano poco o niente per la lotta al randagismo è purtroppo cosa vera, ma questo non deve ripercuotersi sul cane e sulle leggi vigenti, almeno da parte di chi, invece, dei cani e del problema randagismo si preoccupa. Insistiamo perchè si segua la legge e si applichi il chip, non vedo perchè, sempre nell'interesse del cane, non dovremmo insistere perchè si seguano i termini di legge così come sono stati decisi. Un cane senza chip non è un "cane di nessuno e quindi faccio ciò che voglio", come spesso ho sentito dire, si trova su un dato territorio, proprietà di un dato comune e va denunciato SEMPRE agli organi di competenza. Non è scritto da nessuna parte che un cane senza chip non debba seguire l'iter previsto per i cani con chip. Suggerisco di informarvi sulle leggi (attraverso la fonte) che riguardano le vostre regioni, in modo che possiate conoscere tanto gli obblighi, quanto i diritti.
LEGGE NAZIONALE RANDAGISMO 281 del 14 Agosto 1991 (aggiornata al 30/07/2004)
Art. 2 comma 5:
I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO VALLE D'AOSTA
Art. 25 comma 9:
I cani catturati o ritrovati non identificati e ricoverati presso il canile regionale sono iscritti all'anagrafe regionale canina e tatuati con microprocessore dai medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL. Se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, i predetti cani possono essere ceduti a privati maggiorenni che diano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, previo trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili della specie, l'echinococcosi e eventuali altre malattie della specie. E' consentito l'affidamento temporaneo dei cani prima del decorso del predetto termine, a condizione che il cane non sia sottoposto a periodo di osservazione sanitaria e l'affidatario si impegni a non cedere a sua volta il cane durante il periodo di affido, senza il consenso del direttore del canile.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO PIEMONTE
Non essendoci nel presente documento la specifica dei giorni prima dell'adozione si riporta all'Art. 17:
(Norma di rinvio)
Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91.
(quindi quanto redatto nella legge nazionale "se non reclamati entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti")
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO LIGURIA
Art. 13 comma 3 e 4:
3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere cedutia privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 6.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO LOMBARDIA
Art. 21 comma 1:
Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO TRENTINO ALTO ADIGE
Art. 10 comma 7:
I cani recuperati privi di microchip e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono essere ceduti a privati che offrano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni protezioniste. Le spese sostenute per il recupero, la custodia e l'iscrizione all'anagrafe canina sono a carico del co-mune nel cui territorio il cane e' stato catturato.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO VENETO
Art. 6 comma 1 e 2:
1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio - sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all' articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 5 comma 4:
I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprieta', ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento e' indicata la struttura presso la quale l'animale e' ricoverato.
Art. 7 comma 8 a):
ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 , o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO EMILIA ROMAGNA
Art. 17 comma 2 e 3:
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO TOSCANA
Art. 31 comma 3:
Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell’azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell’animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41, in relazione all’articolo 28.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO UMBRIA
Art. 219 bis comma 5:
Qualora i cani randagi di cui al comma 3 non siano reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura o dal rinvenimento, e venga accertato il buon trattamento, l’affidamento temporaneo diventa definitivo.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO MARCHE
Art. 10 comma 5:
Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell' animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamentoprofilattico.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO LAZIO
Art. 16 comma 5 e 6:
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalisti e per la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamentotemporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO ABRUZZO
Art. 16 comma 7:
Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati,dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possonoessere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni dall'introduzione nel canile diventano di proprietà degli affidatari.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO MOLISE
Art. 5 comma 3:
I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro novanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all'articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO CAMPANIA
Art.12 comma 4
II cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari di primo livello, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche. Essi hanno l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all'adozione.
L'affido avviene:
a) in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. Gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
b) in forma definitiva (adozione) quando siano trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO BASILICATA
Art. 10 comma 4:
Se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO PUGLIA
Art.9 comma 3 e 4:
3 L’affido è disposto in forma temporanea, nel caso in cui non siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento, in questo caso gli affidatari si impegnano a restituire l’animale ai proprietari che ne fanno richiesta scritta entro i suddetti termini
4 L’adozione è disposta, in forma definitiva, qualora il proprietario non abbia reclamato l’animale entro sessanta giorni dall’accalappiamento.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO CALABRIA
Art. 7 comma 2:
Gli animali non reclamati entro un mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere cedutigratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie zoofile volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO SICILIA
Art. 19 comma 5, 7 e oltre :
5 Il proprietario dell'animale è obbligato al ritiro entro quindici giorni dalla comunicazione di ritrovamento, previo pagamento dei relativi oneri maturati, da effettuarsi al comune territorialmente competente.
7 All'animale non registrato in anagrafe non ritirato dal proprietario entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e seguenti.
Cliccare sulla fonte e cercare i seguenti comma dall'8 in poi nell'articolo 19, in cui comunque è scritto che i cani non identificati vengono registrati dal comune, sterilizzati e reimmessi (se non ritenuti pericolosi), oppure affidati fino all'adozione o alla reimmissione.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO SARDEGNA
Art. 9 comma 6:
Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l’osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche;
Fonte
Art. 2 comma 5:
I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO VALLE D'AOSTA
Art. 25 comma 9:
I cani catturati o ritrovati non identificati e ricoverati presso il canile regionale sono iscritti all'anagrafe regionale canina e tatuati con microprocessore dai medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL. Se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, i predetti cani possono essere ceduti a privati maggiorenni che diano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, previo trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili della specie, l'echinococcosi e eventuali altre malattie della specie. E' consentito l'affidamento temporaneo dei cani prima del decorso del predetto termine, a condizione che il cane non sia sottoposto a periodo di osservazione sanitaria e l'affidatario si impegni a non cedere a sua volta il cane durante il periodo di affido, senza il consenso del direttore del canile.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO PIEMONTE
Non essendoci nel presente documento la specifica dei giorni prima dell'adozione si riporta all'Art. 17:
(Norma di rinvio)
Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91.
(quindi quanto redatto nella legge nazionale "se non reclamati entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti")
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO LIGURIA
Art. 13 comma 3 e 4:
3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere cedutia privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 6.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO LOMBARDIA
Art. 21 comma 1:
Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO TRENTINO ALTO ADIGE
Art. 10 comma 7:
I cani recuperati privi di microchip e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono essere ceduti a privati che offrano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni protezioniste. Le spese sostenute per il recupero, la custodia e l'iscrizione all'anagrafe canina sono a carico del co-mune nel cui territorio il cane e' stato catturato.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO VENETO
Art. 6 comma 1 e 2:
1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio - sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all' articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
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LEGGE REGIONALE RANDAGISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 5 comma 4:
I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprieta', ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento e' indicata la struttura presso la quale l'animale e' ricoverato.
Art. 7 comma 8 a):
ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 , o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO EMILIA ROMAGNA
Art. 17 comma 2 e 3:
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO TOSCANA
Art. 31 comma 3:
Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell’azienda USL, il cane viene trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la restituzione del cane, ne perde la titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e reperibile, non perde la titolarità dell’animale salvo che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41, in relazione all’articolo 28.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO UMBRIA
Art. 219 bis comma 5:
Qualora i cani randagi di cui al comma 3 non siano reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura o dal rinvenimento, e venga accertato il buon trattamento, l’affidamento temporaneo diventa definitivo.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO MARCHE
Art. 10 comma 5:
Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell' animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamentoprofilattico.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO LAZIO
Art. 16 comma 5 e 6:
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalisti e per la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamentotemporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
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LEGGE REGIONALE RANDAGISMO ABRUZZO
Art. 16 comma 7:
Gli animali senza proprietario, ricoverati nei canili sanitari, nei rifugi e negli asili, possono essere affidati ad Associazioni protezionistiche o a privati che ne facciano richiesta. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di identificazione e non reclamati,dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e a tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti, possonoessere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, ad Enti e ad Associazioni protezionistiche che diano garanzia di buon trattamento. Se non reclamati entro e non oltre 60 giorni dall'introduzione nel canile diventano di proprietà degli affidatari.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO MOLISE
Art. 5 comma 3:
I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non reclamati entro novanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui all'articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione, e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO CAMPANIA
Art.12 comma 4
II cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari di primo livello, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche. Essi hanno l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all'adozione.
L'affido avviene:
a) in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. Gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
b) in forma definitiva (adozione) quando siano trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO BASILICATA
Art. 10 comma 4:
Se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO PUGLIA
Art.9 comma 3 e 4:
3 L’affido è disposto in forma temporanea, nel caso in cui non siano trascorsi sessanta giorni dall’accalappiamento, in questo caso gli affidatari si impegnano a restituire l’animale ai proprietari che ne fanno richiesta scritta entro i suddetti termini
4 L’adozione è disposta, in forma definitiva, qualora il proprietario non abbia reclamato l’animale entro sessanta giorni dall’accalappiamento.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO CALABRIA
Art. 7 comma 2:
Gli animali non reclamati entro un mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere cedutigratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari e delle Guardie zoofile volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane di che trattasi.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO SICILIA
Art. 19 comma 5, 7 e oltre :
5 Il proprietario dell'animale è obbligato al ritiro entro quindici giorni dalla comunicazione di ritrovamento, previo pagamento dei relativi oneri maturati, da effettuarsi al comune territorialmente competente.
7 All'animale non registrato in anagrafe non ritirato dal proprietario entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e seguenti.
Cliccare sulla fonte e cercare i seguenti comma dall'8 in poi nell'articolo 19, in cui comunque è scritto che i cani non identificati vengono registrati dal comune, sterilizzati e reimmessi (se non ritenuti pericolosi), oppure affidati fino all'adozione o alla reimmissione.
Fonte
LEGGE REGIONALE RANDAGISMO SARDEGNA
Art. 9 comma 6:
Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l’osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche;
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